REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO  DEI  BENI CULTURALI,  AMBIENTALI  E  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI, EDUCAZIONE  PERMANENTE, ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI
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Decreto  Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(questo documento non è un atto normativo: è un testo coordinato in cui sono riportate, sottolineate, le modifiche ex D.Lgs. 156/2006 - D.Lgs. 157/2006 - D.Lgs. 62/2008 - D.Lgs. 63/2008)

 

INDICE


PARTE I - Disposizioni generali 

PARTE II - Beni culturali

        TITOLO I – Tutela
            Capo I       - Oggetto tutela
            Capo II    - Vigilanza Ispez.ne
            Capo III   - Protez. conservazione
                            Sez. I    - Misure protezione
                            Sez. II  - Misure. conserv.ne
                            Sez. III - Altre protezioni
            Capo IV - Circolazione nazionale
                            Sez. I - Alienazione
                            Sez. II - Prelazione
                            Sez. III - Commercio
            Capo V - Circolazione internaz.le
                            Sez. I - Principi circ. intern.le
                            Sez. II - Esportaz.ne da U.E.
                            Sez. III - Restituzioni in U.E.
                            Sez. IV - Illec. circ. intern.le
            Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
                           Sez. I - Ricer. rinven. nazion.li
                           Sez. II - Ricerc. in zona mare
            Capo VII - Espropriazione
        TITOLO II - Fruiz. valorizzazione
            Capo I - Fruizione dei beni culturali
                           Sez. I - Principi generali
                           Sez. II - Uso dei beni culturali
            Capo II - Valorizz.ne beni culturali
            Capo III - Consult. docum.e archivi
        TITOLO III - Norme transit. e finali

PARTE III - Beni paesaggistici

         TITOLO I - Tutela e valorizzaz.ne
            Capo I    - Disposizioni generali
            Capo II - Individuaz. bb. paesagg.ci
            Capo III - Pianificaz. paesaggistica
            Capo IV - Controllo beni tutelati
            Capo V - Disposiz. transitorie


PARTE IV – Sanzioni
         TITOLO I - Sanzioni amministr.ve
             Capo I - Sanzioni Parte II
             Capo II - Sanzioni Parte III
         TITOLO II - Sanzioni penali
             Capo I - Sanzioni Parte II
             Capo II - Sanzioni Parte III

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie,                       abrogazioni ed entrata in vigore

ALLEGATO A - Categorie di beni e valori
                                applicabili

 

PARTE II - Beni Culturali

TITOLO II - Fruizione e valorizzazione

Capo I - Fruizione dei beni culturali

Sezione I - Principi generali

Art. 101. Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

Art. 102. Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell’ambito e con le procedure dell’articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un’adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Art. 103. Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
1. L’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l’accesso ad essi.
2. L’accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d’ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d’ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;
d) l’eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l’accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea.

Art. 104. Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell’articolo 13.
2. L’interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 38.

Art. 105. Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell’ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

 

Sezione II - Uso dei beni culturali

Art. 106. Uso individuale di beni culturali
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 156 del 2006)
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.
(introdotto da art. 2 del D.lgs. n. 156 del 2006)

Art. 107. Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.
(così sostituito da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)

Art. 108. Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.

Art. 109. Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Art. 110. Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall’articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l’istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell’articolo 29, nonché all’espropriazione e all’acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all’incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

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